L. 24 Ottobre 1942, n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e
montacarichi in servizio privato
(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)
Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti
gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie,
installati in edifici pubblici o privati, a scopi e ad usi privati,
anche se accessibili al pubblico:
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Categoria A - ascensori adibiti al
trasporto di persone
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Categoria B - ascensori adibiti al
trasporto di cose accompagnate da persone
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Categoria C - montacarichi adibiti al
trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole
operazioni di carico e scarico
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Categoria D - montacarichi a motore
adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle
persone a di portata non inferiore a chilogrammi 25
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Categoria E - ascensori a cabine
multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
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2.Le norme della presente legge non
si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per
navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di
sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su guide inclinate ed
agli ascensori in servizio pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori
destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare
quelli che fanno parte integrante di ferrovie di tram o funivie e
quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con
stazioni ferroviarie o tramviarie.
Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e
tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da
rilasciarsi a persona fisica determinata.
2.La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame
del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel
regolamento.
3.La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo
dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di
cat. A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di cat. C ed ogni
quattro anni per i montacarichi di cat. D.
Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve essere ispezionato
una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione
dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2.I montacarichi di cat. C devono essere ispezionati ogni due
anni e quelli di cat. D ogni quattro anni. Il rinnovo della licenza,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, è subordinato all'esito
favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando
lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai
montacarichi in esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è impiantato
l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione
straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto,
oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di
sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia stato
messo temporaneamente fuori servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non
siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso
l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo
incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare
immediata notizia dell'incidente.
Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti
indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo impianto e
le successive ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza
prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su
apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve
applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti
il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul
libretto.
4.La spesa per il libretto e per la targa è a carico del
proprietario.
Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita
di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale
deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
2.Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto,
in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da
sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in
conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei
montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere
eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea
in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale
compartimentale del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare
l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad
eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di
tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti
dall'ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato
dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli
ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni
statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di
eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in
ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi
degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni
statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli
ingegneri del Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di
ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli.
Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli ascensori e dei
montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse
stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le quali
sostituiscono quelle contenute nel n. 3413 della tabella di cui
all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito con
modificazioni nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei
montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla
trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle
tasse di concessione governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e
di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici
in uso nelle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i
montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al
servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli
altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al
servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come
sede di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza
ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli
ascensori e dei montacarichi è annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è
soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della
tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa
medesima.
Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni
periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del
genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate
anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato
l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello
Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla
presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le
ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori
dell'Ispettorato del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri
dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni
sono dovute all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento
dell'ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del
Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella
stabilita dalla sopraindicata tabella B).
Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai
minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita
funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se
accompagnati.
3.Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi
ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della
voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio
degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti
nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai
termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito
nella legge 11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L.
5 settembre 1938, n. 1787 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n.
388.
Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un
montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto
sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene
dell'arresto e della ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione
dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni della presente
legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a
lire quattrocentomila.
Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate
a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli
per l'interno, per le finanze, per la comunicazione e per le
corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle
ricerche.
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