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L. 24 Ottobre 1942, n. 1415

Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato

(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)

Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi e ad usi privati, anche se accessibili al pubblico:

punto elenco Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
punto elenco Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone
punto elenco Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico
punto elenco Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone a di portata non inferiore a chilogrammi 25
punto elenco Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

2.Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
2.La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel regolamento.
3.La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di cat. A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di cat. C ed ogni quattro anni per i montacarichi di cat. D.
 

Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2.I montacarichi di cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cat. D ogni quattro anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.
 

Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.
4.La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.
 

Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
2.Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
 

Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
 

Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel n. 3413 della tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso nelle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.
 

Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).
 

Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3.Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720.
 

Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1787 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388.
 

Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e della ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire quattrocentomila.
 

Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per la comunicazione e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.
 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato «Ministero».

 

Art. 2. Beni non statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui all'art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
 

Art. 3. Intervento sostitutivo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il propriario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento del piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
 

 

Art. 4. Beni statali.
1. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.
 

Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292